Ayahuasca Library

Traduzione in italiano della sentenza di proglioscimento a favore dei membri della Chiesa del CEFLURIS (Santo Daime) in Olanda.


 

CORTE DISTRETTUALE DI AMSTERDAM

 

Numero caso: 13/067455-99

 

Data della sentenza: 21 maggio 2001

 

Oggetto del contenzioso

 

SENTENZA RIDOTTA

  

della corte distrettuale di Amsterdam, 4° divisione B tri-giudice, nel procedimento penale contro:

 

 

FIJNEMAN, Geerdina Johanna Cornelia

Nata a Tilburg il 26 Marzo 1945,

Indirizzo presente nel registro dati personali del comune

16-3 Van Kinsbergenstraat, 1057 PP Amsterdam, e di fatto residente presso questo indirizzo

 

La corte ha deliberato vista l’indagine nell’udienza del 23 marzo 2001 e del 7 maggio 2001.

 

1. Accuse

 

L’imputata è stata accusata di quanto stabilito nell’accusa con le variazioni dell’udienza del 23 marzo 2001. Copie dei capi d’accusa e la domanda di variazione delle accuse sono stati allegati a questa sentenza negli Annessi 1 e 2. Le variazioni d’accusa si ritengono inserite nel presente.

 

2. Questioni preliminari

 

All’udienza, la Difesa ha dichiarato che dovrebbe essere impedito al Pubblico Ministero di proseguire con l’accusa poiché ha agito in violazione all’Articolo 9 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali (CEDU) e che così facendo egli sta violando seriamente i principi della corretta accusa penale.

 

Le considerazioni della corte a riguardo della difesa presentata dal Consiglio di difesa sono le seguenti:

 

Nell’opinione della Corte, la questione che l’imputata possa o meno in questo caso invocare la libertà religiosa, protetta dall’articolo 9 del CEDU, ha a che vedere con la punibilità degli atti di cui l’imputata è accusata e non con il fatto che debba o meno essere consentito al Pubblico Ministero di proseguire con l’accusa.

 

La corte rigetta perciò l’istanza.

 

3. Valutazione delle prove

 

3.1 La corte ritiene dimostrato legalmente e in maniera definitiva che

 

il 6 ottobre 1999, in Amsterdam, l’imputata deliberatamente trasportava all’incirca diciassette litri e mezzo di liquido contenente componenti di DMT ad una riunione della chiesa della comunità del “Santo Daime” e aveva tenuto questo liquido nella sua casa.

 

4. Le prove

 

La corte basa la propria decisione che l’imputata abbia di fatto compiuto le azioni considerate dimostrate, in base ai fatti e alle circostanze inclusi nelle prove.

 

5. Punibilità degli atti

 

L’argomentazione portata avanti dalla difesa come la più evidente rispetto alla non punibilità di queste azioni è che il liquido contenente DMT non sottostà ai provvedimenti del Opium Act (Legge sulle Droghe), a dispetto del fatto che la DMT è menzionata nella Legge ed è inclusa nella Tabella 1 della Legge sulle Droghe. La difesa ha argomentato che piante o parti di piante che non sono incluse nella lista non sottostanno alla Legge sulle Droghe, anche se quelle piante o parti di piante contengono sostanze che non sono incluse nella lista. Ciò fa seguito all’ordinanza della Corte Suprema d’Olanda emessa il 29 novembre 1994, Dutch Court Reporter 1995/292 (Qat Order).

La difesa ha anche dichiarato che nell’ordinanza del 18 novembre 1997, Dutch Court Reporter 1998/213 (Mushroom Order), la Corte Suprema d’Olanda erroneamente considerò che secondo la Legge sulle Droghe, interpretata alla luce della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (d’ora in avanti chiamata: la Convenzione), piante e parti di piante che hanno subito una “qualsiasi forma di elaborazione” debbano essere ritenute come preparati.

La difesa ha fatto riferimento alla lettera di Herbert Schaepe, Segretario di Direzione della Commissione Internazionale per il Controllo dei Narcotici delle Nazioni Unite, presentata dal Pubblico Ministero, che include i seguenti passaggi:

            “Nessuna pianta (materiale naturale) contenente DMT è attualmente sotto il controllo della

            Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971. Di conseguenza, i preparati (ad es. decotti)

            fatti di queste piante, inclusa la ayahuasca non sono sotto il controllo internazionale e, perciò    non soggetti ad alcun articolo della Convenzione del 1971.”

 

La difesa ha inoltre fatto riferimento all’interpretazione della Convenzione nel Commento alla Convenzione sulle Sostanze Psicotrope, fatta ha Vienna il 21 Febbraio 1971.

Secondo la difesa, questo implica che – contrariamente all’ordinanza emessa dalla Corte Suprema d’Olanda, seguendo l’avvocato generale, nel Mushroom Order – gli infusi di piante o parti di piante i quali contengono una sostanza nella lista, se essi sono il risultato di una semplice preparazione, ricadono al di fuori dell’ambito della Convenzione e perciò ricadono al di fuori dell’ambito della Legge sulle Droghe.

La corte può lasciare aperta la questione sul fatto che - contrariamente all’ordinanza emessa dalla Corte Suprema d’Olanda nel Mushroom Order – gli infusi che siano il risultato di una semplice preparazione ricadano o meno al di fuori dell’ambito della Convenzione e che questo significhi o meno che essi ricadano anche al di fuori dell’ambito della Legge sulle Droghe, dal momento che nell’opinione della corte non si può ritenere che il liquido in questione, la ayahuasca, sia il risultato di una semplice preparazione.

 

Il resoconto dell’esperto De Wolff afferma che l’ayahuasca è preparata dalla combinazione di foglie di Rainha (Psychotria viridis), che contiene DMT, con Jagube (Banisteriopsis caapi), che serve come fonte di inibitori MAO. Senza questi inibitori la DMT non ha effetto se presa oralmente.

L’ayahuasca perciò è una miscela di infusioni di diverse piante, nelle quali quelle diverse piante sono necessarie affinché sia raggiunto l’effetto desiderato. Non si tratta perciò di una semplice infusione di una pianta che contiene sostanze incluse nella Lista I della Convenzione.

Il contenuto della lettera sopra menzionata del Herbert Schaepe non può modificare questa conclusione, se non altro perché non è implicito nella Convenzione che l’interpretazione della Convenzione da parte della Commissione Internazionale per il Controllo dei Narcotici delle Nazioni Unite debba essere ritenuta ufficiale e vincolante.

 

La Corte rigetta perciò l’istanza.

 

La Difesa prende ulteriormente posizione sul fatto che le azioni dell’imputata siano protette dall’articolo 9 della CEDU. A riguardo di questa posizione ha avanzato le seguenti argomentazioni:

 

Il 6 ottobre 1999, l’imputata era alla guida della comunità clericale CEFLU Cristi-Céu da Santa Maria, d’ora in avanti chiamata la Chiesa del Santo Daime. Per l’analisi storica e internazionale di questa chiesa, la Difesa fa riferimento alla perizia dell’antropologo brasiliano E.J. Baptista de Neves MacRae, dell’Università di Bahia in Brasile.

Il tè che veniva dato ai membri di questa chiesa durante la sua attività di culto, l’ayahuasca, conteneva la sostanza DMT, che è proibita in virtù della Sezione 2 della Legge sulle Droghe. Tuttavia, l’uso dell’ayahuasca è parte integrale dell’attività di adorazione di questa chiesa. La proibizione costituisce perciò una restrizione illegale della libertà religiosa dell’imputata.

Secondo la Difesa,  le perizie che sono state presentate, da esperti tra cui il Dr. R. Kranenborg, teologo ed esperto di studi religiosi presso la Vrije Universiteit of Amsterdam (Università Libera di Amsterdam), Dr. F.A.M. Snelders, storico presso la Vrije Universiteit of Amsterdam (Università Libera di Amsterdam), la lettera di B.C. Labuschagne, avvocato e filosofo della legge presso la University of Leiden (Università di Leida), e il documento dell’esperto Professor Dr F.A. de Wolff, chimico clinico e tossicologo, forniscono basi sufficienti per queste conclusioni.

 

La corte considera quanto segue:

 

Secondo l’articolo 9, paragrafo 2 della CEDU, la libertà di praticare la propria religione non può essere soggetta ad alcuna restrizione se non quelle previste dalla legge e che sono necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza pubblica, per la protezione dell’ordine, della salute o della decenza pubbliche o per la protezione dei diritti e delle libertà di terzi.

 

L’imputata è stata arrestata in uno spazio che, come appare dalla descrizione compiuta dall’ufficiale di polizia, ovviamente serviva da chiesa. In questo spazio, l’ufficiale di polizia ha visto un altare presso il quale due persone servivano un liquido marrone da brocche in piccoli bicchieri e li distribuivano alle persone che stavano aspettando. L’ufficiale ha trovato anche delle sigarette  sull’altare.

 

Come evidenziato dal resoconto dell’esperto di polizia R. Jellema datato 15 ottobre 1999, questi 17,5 litri di liquido marrone contenevano circa 3 – 4 grammi di DMT o N-N-dimetiltriptamina, una sostanza inclusa nella lista 1, sotto sezione C della Legge sulle Droghe. Le sigarette contenevano cannabis.

 

Nella perizia prima menzionata dell’antropologo MacRae è dichiarato che la religione del Santo Daime ebbe origine in Brasile nel 1920 circa e che in essa influenze indiane e africane si sono combinate  con valori e idee Cristiane. Nuovi rituali sono stati aggiunti ai vecchi costumi quali il bere l’ayahuasca.

 

 D’accordo con gli Articoli dell’Associazione della comunità CEFLU Cristi-Céu da Santa Maria, con data a partire dal 20 aprile 1995, della quale l’imputata è stata una dei fondatori, l’obiettivo della comunità è quello di praticare e riflettere la dottrina del Santo Daime. La comunità è affiliata al Centro Eclettico della Fluente Luce Universale Raimundo Irineu Serra – CEFLURIS, la cui sede è presso il Cielo di Mapià in Brasile. L’obiettivo della comunità è basato su quello del CEFLURIS e può essere più precisamente descritto come l’esame, lo studio e la messa in pratica della Dottrina del Santo Daime e attraverso i suoi lavori e i rituali il risvegliare la scintilla divina nell’umanità, in vista dell’integrazione con la Divinità.

Lo storico Snelders conclude il suo documento, sopra menzionato, [scrivendo] che l’uso delle sostanze psicoattive, in particolare allucinogene, era parte integrante di molte culture pre-industriali e che questo uso è ancora presente nelle religioni sincretiche che sono sorte nel 19° secolo e hanno combinato l’uso tradizionale con idee religiose cristiane. La chiesa del Santo Daime può essere collocata in questa storia di uso di sostanze psicoattive.

Il teologo ed esperto di studi religiosi Kranenborg dichiara nel suo documento, sopra menzionato, che dal punto di vista della fenomenologia religiosa la combinazione di sostanze allucinogene e religione è importante in molte religioni. L’uso di enteogeni avviene sempre in comunione, all’interno di una struttura rituale. L’Ayahuasca è uno degli enteogeni più frequentemente utilizzati. Dal momento che la Chiesa del Santo Daime ha scelto di usare questa sostanza come metodo di ottenimento di un’esperienza religiosa, essa è essenziale alla vita e alla pratica religiosa e si può anche dire che la Chiesa del Santo Daime non può fare a meno di questa sostanza.

 

Sulla base di queste perizie di esperti e degli Articoli dell’Associazioni, la Corte è dell’opinione che la chiesa di Amsterdam CEFLU Cristi-Céu da Santa Maria deve infatti essere considerata come una chiesa di comunità. La dottrina professata deve essere considerata come un credo religioso e l’uso del tè, ayahuasca, o il Daime, che è il sacramento più importante nel culto della chiesa del Santo Daime, deve essere considerato come parte essenziale della vita religiosa dei fedeli. L’imputata ha dichiarato all’udienza che la chiesa del Santo Daime le dà sostegno e forza e che l’ayahuasca è usata come un sacramento assieme alla danza e al canto di inni. La convinzione dell’imputata deve essere perciò considerata come una religione, la quale, assieme alla pratica del santo sacramento in cui si esprime questa religione, gode della protezione dell’Articolo 9 del CEDU.

 

In virtù della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope e il divieto nella Sezione 2 della Legge sulle Droghe e la presenza della DMT sulla Tabella 1 della Legge, DMT è una sostanza vietata. La Pubblico Ministero ha argomentato che la limitazione all’imputata del diritto di libera pratica della propria religione è giustificato da ragioni di salute pubblica.

 

Il Pubblico Ministero non ha dichiarato che altri scopi menzionati nell’Articolo 9 del CEDU, quali l’ordine pubblico o la decenza pubblica, giustifichino un’infrazione in questo caso. È vero che è implicato un divieto statutario il quale è stato stabilito nell’interesse di uno scopo legittimo, stabilito nel secondo paragrafo dell’Articolo 9 del CEDU, precisamente la salute pubblica, ma non è sufficiente per la corte al fine di stabilire che la Legge sulle Droghe serva a quello scopo legittimo. Secondo le decisioni della corte emesse dalla Corte Europea per i Diritti Umani, la corte deve valutare in termini concreti se nel caso attuale la salute pubblica effettivamente giustifichi una restrizione della libertà religiosa.

 

Nella sua perizia – scritta su richiesta del giudice supervisore – il Professor Dr.F.A. de Wolff descrive quali effetti indesiderati di natura lieve, come la nausea, ma anche sintomi più gravi di tossicità possono occorrere, per esempio un aumento della pressione sanguinea o un accelerazione del battito cardiaco. Discute inoltre a riguardo dell’interazione tra le sostanze nell’ayahuasca e quelle nei medicinali e nel cibo. Egli è dell’opinione che una fotografia realistica dei possibili rischi presenti nell’uso dell’ayahuasca è data dai questionari sullo stato di salute dei singoli partecipanti resi disponibili a coloro che partecipano agli incontri, e l’avviso sulla salute distribuito, il quale contiene informazioni sulle controindicazioni relative all’uso dell’ayahuasca assieme a determinati alimenti o medicinali. Secondo l’esperto, il contesto religioso assicura che la produzione dell’ayahuasca e il suo uso durante gli incontri religiosi sono strettamente regolati. Inoltre, il consumo è legato ai rituali e ha sempre luogo alla presenza di altri che sono famigliari agli effetti.

Sulla base di quanto sopra, l’esperto De Wolff conclude che l’uso dell’ayahuasca può comprendere rischi per la salute in singoli casi, che l’informazione fornite dalla chiesa del Santo Daime è in generale corretta e adeguata e che la disponibilità limitata di ayahuasca e le circostanze strettamente regolate nelle quali il suo consumo ha luogo costituiscono una protezione contro l’abuso. Visto ciò, la conclusione finale del documento è che, specialmente considerando la dimensione limitata della chiesa del Santo Daime, non è plausibile, sulla base dell’attuale conoscenza scientifica, che il consumo di ayahuasca rappresenti una minaccia alla salute pubblica. All’udienza De Wolff ha anche dichiarato a riguardo della combinazione tra ayahuasca e cannabis che la mancanza di studi scientifici dell’effetto combinato di queste sostanze non costituisce una ragione per modificare le conclusioni, dal momento che egli aveva preso in considerazione ciò nel definire il suo documento e ci sono indicazioni insufficienti che le conclusioni del documento non possano essere valide.

 

Viste le informazioni fornite dal documento del De Wolff in merito alla composizione dell’ayahuasca e ai rischi per la salute ad essa legati, la corte assume che bere ayahuasca nel contesto rituale della chiesa del Santo Daime non implichi alcun rischio apprezzabile per la salute pubblica. È vero che in singoli casi la sostanza DMT che è presente nel Daime può costituire un rischio per la salute, ma nell’opinione della corte l’informazione fornita in merito e l’uso controllato dentro la comunità religiosa costituiscono una salvaguardia sufficiente contro inaccettabili rischi per la salute in quei casi in cui il consumo del tè non sia consigliabile.

 

La salvaguardia a cui si riferisce il De Wolff, basate sul contesto religioso, sono ulteriormente confermate dai documenti di Kranenborg e Snelders.

Inoltre, non esistono fatti concreti e circostanze che il Pubblico Ministero abbia presentato sulla base dei quali si possa dire che esiste una minaccia reale alla salute pubblica legata all’uso rituale dell’ayahuasca.

 

Per quanto sia stato dichiarato che ci si poteva attendere che l’imputata avrebbe richiesto il permesso sulle basi della Sezione 6 della Legge sulle Droghe, la Corte osserva che non si può riprovare la difesa per non averlo fatto. L’uso come sacramento non è incluso nelle disposizioni della Sezione 7 di questa Legge, così che ella non può essere eleggibile ai fini di un permesso.

 

Visto quanto sopra, la Corte è dell’opinione che nel caso della parte in causa il divieto statutario di possedere, produrre e distribuire DMT, che si basa sulla Convenzione, e come risultato del quale ella non può ricevere il più importante sacramento della sua religione durante il servizio di culto, costituisce un’infrazione talmente serie della sua libertà religiosa che questa infrazione non può essere ritenuta come necessaria in una società democratica.

Inoltre, in questo caso l’interesse della parte in causa, precisamente che non dovrebbe essere fatta alcuna infrazione al suo diritto di libertà religiosa quale garantito dal CEDU, deve essere pesato di fronte all’interesse dello Stato, precisamente l’adempiere al proprio dovere di vietare la DMT, un dovere che sorge dalla Convenzione sulle Sostanze Psicotrope. Considerato il peso che deve essere dato alla libertà religiosa e le circostanze che,  come considerato sopra, non ci sono rischi apprezzabili per la salute impliciti nell’uso rituale dell’ayahuasca, la Corte è dell’opinione che in questo caso si debba dare maggior peso alla protezione della libertà di religione. La conclusione è che in questo caso la Sezione 2 della Legge sulle Droghe non si applica.

 

La parte in causa verrà prosciolta da ogni ulteriore accusa dal momento che in queste circostanze i fatti che sono stati provati non costituiscono un’offesa punibile.

 

 

6. Verdetto

La corte dichiara essere provato che la parte in causa ha commesso le azioni di cui è stata accusata e definiti qui sopra al capitolo 3.

 

La corte dichiara che ulteriori o altre accuse contro la parte in causa oltre a quelle dichiarate provate qui sopra non sono state provate e proscioglie da queste la parte in causa.

 

La corte dichiara che le accuse provate non sono punibili e proscioglie la parte in causa da ogni ulteriore accusa in relazione a queste.

 

 

 

 

 

La sentenza è stata emessa da

G.H. Marcus                                                                                                         giudice presidente,

E.J. Weller e M.F. Wagner                                                                                                       giudici,

alla presenza di A.C. Hofstra                                                                          funzionario della corte,

e pronunciata in pubblica udienza presso questa corte il 21 maggio 2001.

 

 

 

 

[Firma]                                                                       [Firma]

 

 

 

                                                                                  [Firma]

 

 

                                                                                              [Certificazione di copia fedele                                                                                                 all’originale

                                                                                              [iniziali]

                                                                                              Funzionario della Corte del Distretto

                                                                                               di Amsterdam]


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